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In tema di peculato è configurabile il concorso nel reato dell´ “extraneus” a condizione che lo stesso, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di “possesso per ragioni di ufficio o di servizio” dell´agente pubblico con il bene
Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice
“1. La Corte di Appello di […] ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui […] sono stati condannati per i reati di associazione a delinquere, per più fatti di ricettazione e per peculato. Gli imputati, nella qualità di dipendenti della cooperativa […], appaltatrice dei lavori per conto di […], società a capitale pubblico, e quindi incaricati di pubblico servizio, si sarebbero associati, […], allo scopo di commettere più delitti […] in danno della società, appropriandosi di merci in transito e destinandole alla successiva immissione sul mercato clandestino. […].
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale per il reato di peculato.
La responsabilità sarebbe stata configurata sul presupposto del concorso dei dipendenti della cooperativa con le guardie giurate […], incaricati di pubblico servizio; assume l’imputato di non essere stato mai a conoscenza della partecipazione all’attività criminosa delle guardie giurate. […].
5.1. La Corte di appello ha escluso la sussistenza della qualifica soggettiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice in capo alle due guardie giurate […], per le quali si è proceduto separatamente, chiamate a rispondere a titolo di concorso nel medesimo reato ai sensi dell’art. 110 cod. pen. […].
Sulla base della qualifica soggettiva delle guardie giurate è stata costruita la responsabilità concorsuale degli imputati.
In particolare, alle due guardie giurate, che operavano all’interno dello stesso polo logistico, si contesta […] di avere omesso i dovuti controlli e di avere in tal modo concorso moralmente nella condotta appropriativa materialmente commessa dagli altri.
La prova del concorso delle due guardie giurate è stata fatta discendere, da una parte, dal fatto che queste sarebbero state presenti sul posto “in prossimità della buca da cui veniva fatta passare la merce sottratta ed erano state sorprese nel medesimo frangente a conversare con alcuni degli autori della condotta appropriativa, sicché era impossibile che costoro non si fossero avveduti – per negligenza o disattenzione – della sottrazione della merce che si stava in quel momento compiendo […] e, dall’altra, dai contatti che […] ebbe con […] nella [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen. Sez. VI, 01 ottobre 2024, n. 36566)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio